LA CONVENZIONE

La Convenzione art. 14 consente:

  1. alle aziende di assolvere agli obblighi previsti dalla l. 68/99 assegnando una o più commesse di lavoro ad una Cooperativa Sociale di tipo B che si fa carico dell’assunzione del lavoratore con disabilità al posto del datore di lavoro obbligato.
  2. alle persone con disabilità con particolari difficoltà di integrazione nel mercato del lavoro ordinario, di essere inserite in contesti lavorativi

VANTAGGI per l’AZIENDA

Adempiere agli obblighi occupazionali
Possibilità di adempiere ad una parte dei propri obblighi occupazionali senza assunzione diretta dei lavoratori con disabilità, ma conferendo commesse di lavoro alle cooperative B.

Assumere un lavoratore formato
L’azienda può assumere, al termine della convenzione, un lavoratore che è stato formato all’interno della cooperativa sulle specifiche mansioni relative alla commessa di lavoro.

Ridurre i costi di produzione
L’azienda può ridurre i costi di produzione esternalizzando parte delle attività ed assolvendo contestualmente all’obbligo di assunzione ex L. 68/99.

Evitare le sanzioni
Attivando la convenzione, l’Azienda evita le conseguenze previste in caso di non ottemperanza agli obblighi occupazionali previsti dalla L. 68/99
(sanzioni amministrative, esclusioni dagli appalti pubblici, avviamenti obbligatori…).

ARTICOLO 14 – Una convenzione che aiuta

 SCARICA IL PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *